MOZIONE n. 30 del 06/07/2015
Mozione n.30/10^ di iniziativa del Consigliere G. GRAZIANO recante: "Per non disperdere il patrimonio di competenze del personale altamente specializzato in capo alla Polizia Provinciale"

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
premesso che: con l'approvazione della legge n. 56 del 07 aprile 2014 (legge Delrio), è stato ridisegnato completamente l'assetto delle Province apportando numerose modifiche alle funzioni loro attribuite ed avviando un processo di rimodulazione e di riallocazione del personale dipendente, suddiviso da ogni provincia in due elenchi: "personale addetto alle funzioni fondamentali delle nascenti Città Metropolitane ed Aree Vaste" e "personale soprannumerario";
il Governo centrale, con apposito atto, ha attribuito alle Regioni, previa consultazione dei nascenti Enti Metropolitani ed Aree Vaste l'onere di stabilire, con apposito provvedimento normativo del Consiglio Regionale, quali funzioni istituzionali e servizi rimarranno alle ex Amministrazioni Provinciali e quali invece dovranno essere trasferite alle Regioni;
la riforma delle Province, intervenuta con la vigente Legge 56/2014 e l'accordo unificato in Conferenza Stato Regioni dell' 11 settembre 2014 che per opportuna visione viene allegato alla presente mozione prevede sostanzialmente che risorse umane, unitamente a quelle strumentali, vengano trasferite con le funzioni (cioè il personale segue le funzioni);
con la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56" il Consiglio regionale della Calabria ha disciplinato il trasferimento delle specifiche funzioni e l'allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, di competenza delle province, alla Regione;
in particolare ai sensi dell'art. 2 comma 2 della predetta legge regionale vengono riallocate alla Regione le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale mentre il restante personale, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento;
inoltre, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge "in via straordinaria, su richiesta dell'Ente interessato motivata da ragioni di carattere finanziario o gestionale, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può essere direttamente riassunto dalla Regione. In tal caso, il relativo personale è riallocato presso la medesima;
il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 ha disposto che "fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità' e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
i Comuni stanno attraversando un momento di gravi difficoltà economiche che non consente di acquisire a spese degli stessi ulteriore personale;
fino a quando il personale della polizia provinciale non sarà distribuito tra eventuali comuni richiedenti rimarrà in capo alle province senza che sia stato chiarito come le stesse possano farsi carico, in considerazione dei tagli finanziari subiti, degli stipendi di tale personale;
con la soppressione della polizia provinciale si perderebbe una professionalità altamente specializzata nell'ambito della tutela del territorio extraurbano e rurale, nella lotta ai crimini ambientali, al fenomeno del bracconaggio ed in genere contro lo sfruttamento criminale dell'ambiente e degli animali. verrebbero meno principalmente quelle funzioni di polizia ambientale-ittico-venatoria, nelle quale le polizie provinciali rivestono un ruolo di primo piano in merito all'attività di vigilanza sull'esercizio della caccia, per la prevenzione e repressione dei vari fenomeni di bracconaggio e sulla tutela della fauna selvatica, anche di quella minore, nonché di Polizia Ambientale, che si esplica essenzialmente con la vigilanza e controllo delle attività di gestione dei rifiuti e tutela e salvaguardia delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e idrogeologico;
considerato che le funzioni di interesse generale sopra indicate ed in capo alla polizia provinciale non possono essere cancellate soprattutto in un momento in cui vengono approvate nuove leggi con nuove e più severe sanzioni penali in materia di reati ambientali. l'attività svolta dalle Polizie Provinciali e dagli altri Servizi delle Province con funzioni analoghe per sua natura non può essere svolta a livello comunale, ma richiede una competenza territoriale più ampia coinvolgendo un ambito provinciale o almeno subprovinciale;
Impegna la Giunta regionale
a chiedere al Presidente del Consiglio, ai Ministri pro tempore della Repubblica ed al Parlamento di attivarsi al fine di evitare di disperdere il patrimonio di competenze del personale altamente specializzato in capo alla polizia provinciale e quindi di scongiurare il passaggio del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
a sollecitare il Presidente del Consiglio, i Ministri pro tempore della Repubblica ed il Parlamento affinché, nell'ambito della riforma delle Forze di Polizia dell'ambiente, venga valutata la costituzione di un'unica Forza di Polizia Ambientale statale in cui far confluire gli operatori di Polizia Provinciale ed equiparabili oltre al Corpo Forestale dello Stato;
a portare le problematiche esposte all'attenzione della Conferenza Stato Regioni perché siano individuati in merito percorsi il più possibile efficaci e condivisi, mirati alla soluzione di una idonea collocazione in ambito statale, in una forza di polizia ambientale, del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
qualora in Governo centrale non si attivi per una soluzione in tal senso e lo Stato non si facesse carico del personale delle Polizie Provinciali cosi come previsto dalla circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica, la Regione Calabria si impegni ad assorbire il suddetto personale, anche in considerazione del fatto che, avendo già assunto le funzioni svolte dagli uffici di caccia e pesca, verrebbe ad essere concretamente assicurato, a mezzo del personale addetto al servizio di vigilanza, già formato, qualificato ed esperto, il rispetto delle normative vigenti in tali ambiti, oltre che nel campo della tutela dell'ambiente e del territorio;
a dare ogni eventuale ed opportuna disposizione agli Uffici preposti al fine di favorire la più ampia ed agevole attività, finalizzata ad ottenere le necessarie informazioni circa il numero esatto del personale di polizia provinciale al momento impegnato nei Corpi delle Province calabresi e porre subito dopo in essere l'iter procedimentale necessario ad assorbire il suddetto personale, con il mantenimento delle stesse qualifiche e funzioni in atto esistenti.​

Allegato:

06/07/2015
G. GRAZIANO